Diritto

Lo scioglimento dell’unione civile

L’istituto giuridico

L’unione civile è la reciproca assunzione di obblighi tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.
Il comma 11 della L. 20 maggio 2016, n. 76 ha imposto alle parti l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed alla contribuzione – in base ad un principio proporzionalistico – dei bisogni comuni.
Curiosamente, non è previsto, l’obbligo alla fedeltà reciproca.
Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
Come per il matrimonio, le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti
dalla legge per effetto dell’unione civile.

La crisi della famiglia omosessuale: cause di scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie o per “morte” o per “dichiarazione di morte presunta” di una delle parti dell’unione civile.

L’unione civile si scioglie anche nei casi   previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a),  c),  d)  ed  e), della legge sul divorzio.

Tralasciando le ipotesidi condanna con sentenza passata in giudicato di reati di particolare gravità odi particolare delitti diretti alla persona unita civilmente, o i casi di assoluzioneper vizio di mente di reati diretti alla persona unita civilmente, o ancora l’ipotesiin cui l’unito civilmente ha ottenuto all’estero l’annullamento o loscioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; le parti possono proporre domanda discioglimento dell’unione civile con ricorso.

Il ricorso per lo scioglimento dell’unione civile

Il ricorso per lo scioglimento dell’unione civile – fondato sull’intollerabilità della relazione – anche disgiuntamente sul presupposto(diritto al ripensamento) di aver manifestato almeno tre mesi prima, anche uno solo dei due soggetti uniti civilmente, la volontà discioglimento  dinanzi all’ufficiale dello  stato civile.

Non esiste l’istituto infatti della separazione personale ex art. 150 cod. civ. degli uniti civilmente. Ovviamente nulla vieta la configurazione separazione di fatto delle parti.

Il ricorso deve avere le caratteristiche della legge del ricorso – perché di fatto la legge Cirinnà richiama con la clausola della compatibilità in toto la procedura del divorzio – per lo scioglimento del matrimonio (divorzio) ex L.898/1970, nonché’ segue ove compatibile le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12  del decreto -legge  12  settembre   2014,   n.   132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Pertanto lo scioglimento dell’unione civile è pronunciato dal Tribunale competente, su domanda congiunta degli uniti civilmente o all’esito di procedimento contenzioso.

La decisione del Giudice,in caso di procedimento contenzioso, dovrà disciplinare gli aspettipatrimoniale tra i partner con la possibilità (qualora spetti) di riconoscerealla parte economicamente più fragile il diritto agli alimenti, il diritto almantenimento e/o l’assegnazione della casa nella quale la coppia aveva fissatola propria residenza.

Come per i procedimenti di diritto di famiglia, il contributo unificato costa 98 euro.

Le procedure stragiudiziali

Lo scioglimentodell’unione civile – naturalmente – può anche conseguire sia all’accordostragiudiziale degli uniti civilmente, o perfezionato davanti all’ufficialedello Stato Civile, ai sensi dell’art. 12 d.l. 132/2014 o quello (preferibile)perfezionato a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 l.162/2014.

La documentazione richiesta

La documentazione richiesta è:
a) il certificato di unione civile;
b) lo stato di famiglia di entrambi gli uniti;
c) il certificato di residenza di entrambe le parti;
d) la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Orso Maria Siporso
Consulente legale. Editore presso radarnews. Dottore in giurisprudenza. Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/orsomariasiporso/ Resta in contatto con me. Contatto Email: o.siporso@radarnews.it
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