Economia

Separati e divorziati: diritti sui figli ai tempi del coronavirus

Ci si continua a chiedere se, in questo periodo terribile, si possa esercitare il diritto di frequentazione del figlio che conviva con l’altro genitore, in caso di separazione, divorzio e casi assimilabili.

In presenza di un provvedimento giudiziario che lo disciplina, questo non ha certo perso validità ed efficacia. Lo ha confermato il Tribunale di Milano con un provvedimento dell’11 marzo scorso ( che, pure, invitava ad una concreta attenzione alle condizioni di sicurezza per i figli) .

Il diritto di vedere il figlio eil dovere di collaborare per favorire il corretto esercizio di tale diritto,dunque, persistono. Nessun provvedimento amministrativo ha potuto, per fortuna,incidere su di essi.

Decisioni di comune accordo

In tutti i provvedimenti leggerete, però, il richiamo alla disposizione inderogabile dell’art. 337 ter del codice civile, per la quale tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla salute (e non solo), sono (e devono essere) assunte di comune accordo.

Non può esserci dubbio che “ai tempi del Coronavirus”, uscire o nonuscire di casa, utilizzare o non utilizzare alcune precauzioni, anche oltrequelle imposte dalla regolamentazione amministrativa, sono decisioni che perlegge, non solo per auspicio, non solo per buon senso, devono essere ‘assunte di comune accordo’.

In assenza di accordo

E se l’accordo non si raggiunge? Non necessariamente per mal sopito spirito di rivendicazione, per rabbia o strumentalizzazione, ma anche solo per eccesso di preoccupazione o per concreto esercizio di tutela. Interverrà qualcuno?

Questo è il problema della Giustizia attuale, solo sfiorarlo richiederebbe ben altro tempo e spazio.

Sperando che si perdoni lasemplificazione, due sono le strade.

Le due possibili strade

La prima è corretta, ma non di facile ed immediata soluzione: il ricorso al Giudice. Qui è bene sapere che la miriade di provvedimenti legislativi, spesso retorici, spesso di indirizzo, in materia di filiazione, non favoriscono l’immediata pragmatica individuazione del giudice e del provvedimento da adottare e, tanto prescindendo persino dai temi. Non sussiste, si sappia,  poi, neppure una struttura agile e una procedura semplificata adeguata a fornire una risposta semplice ed immediata.

Non so se poi sia giusto non considerare le difficoltà degli Uffici, con personale di Cancelleria limitato (almeno questa volta giustamente ) e in condizioni anomale di attività.

Va segnalato che diversi Ufficigiudiziari in tutt’Italia sono stati comunque attivati e, tutti, dopo una primaconferma del protrarsi dell’efficacia del provvedimento, pur sottolineando l’opportunitàdi valutazioni contingenti (Tribunale di Milano, 11 marzo), si sono pronunziatiper una sospensione del diritto di visita e per temporanee soluzionialternative. (v. Corte di Appelo di Bari 26.3.2020, Tr. Na 26 marzo 2020)

La strada più ardita

La seconda soluzione è più ardita e forse meno corretta. Consiste nel rifiuto di adempiere. Nell’assumersi la responsabilità di non consegnare i figli. La temporaneità e provvisorietà dell’emergenza potrebbe infatti indurre il genitore custode a rifiutare la consegna in attesa di una auspicabile pronta normalizzazione dello stato di cose. L’eventuale pregiudizio alla salute per il figlio prevale su qualsiasi altra cosa e giustifica una deroga, ovviamente purché temporanea e contestualizzata.

Al genitore non custode è garantita la possibilità di segnalare eventuali abusi che andranno valutati con severità proprio per la posizione di forza dell’altro genitore e del pregiudizio che arreca al figlio, non solo al padre per il suo comportamento se eventualmente prepotente.

L’abuso (solo l’abuso però) dellasua preoccupazione è di certo un grave inadempimento ed un atto che ostacola ilcorretto svolgimento delle modalità di affidamento e come tale sanzionabile (anchein danaro)  ai sensi dell’art. 709 terc.p.c.; ed anche in altra sede potrebbe integrare un’ipotesi di illegittimaautotutela. Egualmente però va inteso come abuso il farsi forza di unprovvedimento adottato in un certo contesto e che improvvisamente eimmediatamente può apparire inopportuno e pregiudizievole.

Le soluzioni alternative

In ogni sede ben si potrà valutare la disponibilità e la capacità dei genitori di concordare soluzioni temporaneamente alternative (visite nel cortile o nei giardini del palazzo, incontri Skype…), quali parametri di valutazione della legittimità del comportamento.

In termini semplici, insomma, rispetto al problema, almeno per la maggioranza dei casi, o si trova una soluzione comune, un accordo, o tutto potrebbe essere rinviato al dopo emergenza, alla capacità, severità e sensibilità di un giudice; ma anche agli strumenti che gli saranno concessi.

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